Delibera della Giunta regionale con cui la Regione Lazio ha ufficialmente aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume.
OGGETTO: Adesione alla carta nazionale dei contratti di fume.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative e Ambiente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;
VISTO il R.R. del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifcazioni ed integrazioni, di organizzazione degli
uffci e dei servizi della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. 12 giugno 2013, n. 148 inerenti ”Modifche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.
1 relativa al Regolamento di organizzazione degli Uffci e dei Servizi della Giunta regionale e successive
modifcazioni”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare, la parte terza del
suddetto decreto riguardante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertifcazione, di tutela
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
VISTA la D.C.R.L. n. 42 del 27 settembre 2007 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque della
Regione Lazio (PTAR);
VISTA la D.G.R. n. 47 del 4 febbraio 2014 “ Linee guida per l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque
Regionale(PTAR) approvato con DCR n. 42 del 27 settembre 2007 della Regione Lazio”;
VISTA la D.C.R. del 4 aprile 2012 n. 47 concernente “L.R. 39/96 – Approvazione del Piano di Stralcio per
l’assetto idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio”;
VISTA la L.R. 21 gennaio 1984, n. 4, ”Norme in materia di bonifca e di consorzi di bonifca”;
VISTA la L.R. 7 ottobre 1994, n. 50, “Nuove norme in materia di consorzi di bonifca. Modifcazioni e
integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4” e successive modifche e integrazioni;
VISTA la L.R. 4 aprile 2014, n. 5 concernente la tutela, governo e gestione pubblica delle acque;
VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, ratifcata con Legge n. 14/2006, che afferma principi
innovativi di notevole rilevanza in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio;
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che ha parzialmente
recepito i principi introdotti dalla succitata Convenzione Europea, modifcando la disciplina in materia di
beni culturali e paesaggistici;
PREMESSO che:
la Convenzione Europea del Paesaggio:
– contiene una nuova concezione del paesaggio inerente la sua funzione sociale, la tutela e la
valorizzazione;
– defnisce il paesaggio una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa,
contribuisce al consolidamento dell’identità europea e costituisce un elemento fondamentale del
benessere individuale e sociale;
– introduce all’art. 1, punto c) la defnizione di “Obiettivo di qualità paesaggistica” che designa “la
formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle
aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di
vita”;
– ritiene impegno fondamentale “avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali
e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella defnizione e nella realizzazione delle politiche
paesaggistiche…” e “integrare il paesaggio nelle politiche di pianifcazione del territorio, urbanistiche e
in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche
che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”;
la Direttiva Quadro 2000/60/CE (Water Framework Directive) prefgura politiche sistemiche di
riqualifcazione delle acque superfciali e sotterranee, fnalizzate alla promozione e utilizzo di strumenti
sussidiari di governance per attuare le politiche ambientali, individuando il bacino idrografco come la
corretta unità di riferimento per il governo ed il risanamento delle acque e sancendo, tra l’altro, che il
successo della Direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un’azione coerente a livello locale della
comunità e degli Stati membri, oltre che dall’informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione
dell’opinione pubblica, compresi gli utenti;
la Direttiva 2007/60/CE (Flood Risk Directive), il cui obiettivo è la prevenzione dei danni delle alluvioni,
promuove un nuovo metodo di affrontare le problematica del rischio idraulico e nel mettere in discussione
l’effcacia del consueto approccio ingegneristico basato su difese artifciali rigide, promuove un approccio
processuale alla gestione delle dinamiche fuviali, attraverso un insieme di politiche e strumenti che
considerino, in una visione di bacino, tutti gli elementi naturali ed antropici che alle diverse scale e nei diversi
settori concorrono a defnire le situazioni di rischio;
l’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografco del Distretto dell’Appennino Centrale,
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2013, introduce lo strumento dei
Contratti Territoriali (siano essi di fume, di lago, di foce o d’ambito) con la funzione di catalizzatori delle
risorse dei portatori di interessi per l’attuazione di obiettivi specifci territoriali, coinvolgendoli, anche
fnanziariamente, nella realizzazione degli interventi strutturali e corresponsabilizzandoli nel sostegno alle
misure non strutturali, che comportano condizionamenti e limiti alle attività sul territorio;
l’Amministrazione regionale intende introdurre lo strumento dei Contratti di Fiume nel proprio Piano di
Tutela delle Acque Regionale (PTAR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27
settembre 2007, quale strumento di programmazione negoziata tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione,
l’utilizzo e la fruizione della risorsa idrica a livello locale al fne di individuare soluzioni specifche, concordate
e condivise per il raggiungimento degli obiettivi di qualità defniti dalla Direttiva 2000/60/CE e per conferire
al governo delle acque un’importanza prioritaria nella gestione del territorio;
l’Amministrazione regionale intende rafforzare la valenza istituzionale dei Contratti di fume richiamandoli
espressamente nelle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), in iter
di approvazione, riconoscendone il ruolo nello sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianifcazione
territoriale provinciale e locale;
l’Amministrazione regionale intende dotarsi di Linee Guida regionali per l’attuazione dei Contratti di Fiume, quale
documento di riferimento per l’attivazione, la conduzione e la gestione delle esperienze di Contratto
proprie del territorio laziale.
CONSIDERATO che:
gli obiettivi di qualità delle acque fssati nella direttiva 2000/60/CE possono essere diffcilmente raggiunti solo
con interventi settoriali ed è, quindi, necessario ricorrere a strumenti di gestione integrata e partecipata tra
le diverse istituzioni, sia di pari livello che di più livelli territoriali, e, tra predette istituzioni ed i cittadini, loro
associazioni o categorie;
la programmazione negoziata rappresenta lo strumento più opportuno attraverso il quale la regione può
coinvolgere i soggetti presenti sul territorio nelle scelte programmatiche regionali, volte al contenimento del
degrado eco-paesaggistico ed alla riqualifcazione di un bacino idrografco, rendendole in tal modo scelte
condivise e, pertanto, più effcaci;
i Contratti di Fiume rappresentano uno strumento di programmazione negoziata e partecipata avente il fne di
riqualifcare i territori di un determinato bacino idrografco o parte di esso con interventi multisettoriali e
con il coinvolgimento su base volontaria, di tutti gli enti istituzionali ed i soggetti privati insistenti su un
determinato bacino;
varie regioni italiane hanno riconosciuto la valenza di tale strumento, legittimandolo con atti normativi
regionali, ed hanno sottoscritto diversi Contratti di Fiume.
PRESO ATTO che:
specifcatamente per gli ambiti fuviali, le esperienze maturate in Italia relativamente alla sottoscrizione e
legittimazione a livello normativo di tale strumento si accompagnano, ormai, a moltissime altre iniziative che
si stanno sviluppando soprattutto a regia locale (ad esempio Province, Parchi), che riconoscono a tale
strumento delle elevatissime potenzialità per il “governo armonico” del territorio, anche attraverso la
condivisione e la partecipazione alle decisioni;
tutte queste esperienze hanno da tempo stimolato ampio interesse, discussione e confronto sul territorio
italiano anche all’interno dei Tavoli Nazionali dei Contratti di Fiume attivati già a partire dal 2008. Nel 2010,
su iniziativa di Regione Piemonte, Regione Lombardia, Autorità di Bacino del Po e Coordinamento
Nazionale Agende 21 locali, è stata presentata una proposta di Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, nel
corso del V Tavolo Nazionale tenutosi a Milano;
la Carta, che vuole caratterizzare in modo univoco i Contratti quali strumenti utili e praticabili per il
contenimento del degrado e la riqualifcazione dei territori fuviali nonché la conciliazione degli “interessi”
pubblici e privati presenti sul territorio, è stata defnitivamente condivisa e ratifcata dalla comunità dei
Contratti di Fiume nel corso del VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012;
la Carta Nazionale è stata presentata al Coordinamento Commissione Ambiente e Energia della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome il 3 marzo 2011;
il succitato Coordinamento, riconoscendo che il valore di tale strumento e la sua portata innovativa
rischiano di essere pregiudicati dalla mancanza di un quadro unico di riferimento (legislativo, regolamentare,
tecnico, etc.) che permetta una reale interfaccia tra l’azione locale partecipata e la
pianifcazione/programmazione di scala di bacino e regionale, ha approvato una strategia di lavoro utile per
dare riconoscimento allo strumento dei Contratti di Fiume in Italia attraverso alcune azioni, tra cui:
o la condivisione della Carta Nazionale dei Contratti di Fiume;
o il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente, affnché tale strumento possa essere riconosciuto
quale sede privilegiata ove condividere ed armonizzare, a scala di bacino/sottobacino, le politiche di
gestione e di allocazione/utilizzo delle risorse economiche al fne di raggiungere gli obiettivi di
recupero e riqualifcazione degli ambienti fuviali;
CONSIDERATO che:
la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume è un documento teso ad incentivare un processo di
programmazione negoziata e partecipata volta al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla
riqualifcazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografci;
il cuore propulsivo di tale processo è la ricostruzione di una visione condivisa del bacino idrografco che
richiede uno sforzo di natura non solo istituzionale ma anzitutto culturale affnché le acque, non solo i fumi
ma anche gli ambienti acquatici e, più in generale, i territori dei bacini possano essere percepiti e governati
come “paesaggi di vita”;
la Carta prevede il Contratto di Fiume come strumento volontario, metodo di lavoro che può assicurare
l’integrazione di politiche e strumenti di tutela, il coordinamento tra attori istituzionali, la collaborazione tra
amministratori e cittadini al fne di tracciare il percorso per “restituire i corsi d’acqua al territorio e il
territorio ai corsi d’acqua”;
con tale strumento si possono identifcare percorsi di riqualifcazione territoriale capaci di perseguire il
cosiddetto “equilibrio delle tre E” (ecologia, equità, economia): le comunità insediate defniscono in modo
condiviso le misure per la riqualifcazione dei territori “[…] senza minacciare l’operabilità dei sistemi
naturale, edifcato e sociale da cui dipende la fornitura […] dei servizi ambientali, sociali ed economici”;
VISTO il testo della Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, in allegato e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
RICONOSCIUTO ai Contratti il valore di strumento di governance territoriale fnalizzato alla
riqualifcazione del territorio, con particolare riferimento agli ambiti fuviali, si ritiene, quindi, di aderire alla
Carta Nazionale dei Contratti di Fiume quale documento di principi e di indirizzo a cui ispirarsi per l’attuazione
dei Contratti.
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di aderire alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, in allegato e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, quale documento di principi e di indirizzo a cui devono ispirarsi i contratti regionali intesi
quali strumenti per il contenimento del degrado e la riqualifcazione dei territori fuviali, condividendone i
principi ed i contenuti ed impegnandosi a diffonderla sul territorio regionale;
2. di riconoscere e promuovere i Contratti di Fiume quali forme di programmazione negoziata e partecipata ai fni
della riqualifcazione ambientale dei bacini idrografci della regione Lazio;
3. di avviare attività di sensibilizzazione e promozione, coinvolgendo Enti pubblici e privati, associazioni di
categoria e tutti gli altri soggetti presenti sul territorio, al fne di implementare l’utilizzo dello strumento
Contratti di Fiume.
La Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative provvederà con successivi atti a:
a. integrare il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), con apposito articolato che introduca il
Contratto di Fiume come strumento idoneo alla pianifcazione ambientale concertata sul territorio;
b. integrare le norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), in iter di
approvazione, con apposito articolato che riconosca il ruolo dei Contratti di Fiume nello sviluppo di
sinergie con gli strumenti di pianifcazione territoriale provinciale e locale;
c. redigere le Linee Guida regionali per l’attuazione dei Contratti di Fiume, quale documento di riferimento
per l’attivazione, la conduzione e la gestione delle esperienze di Contratto proprie del territorio
regionale;
d. provvedere alla defnizione di una “Mappatura”, quale contributo metodologico unitario ed organico,
che metta a sistema i Contratti di Fiume e i successivi Contratti di Paesaggio, e di Lago che verranno
attivati nel territorio regionale, nonché quale quadro di riferimento metodologico e contenutistico di
requisiti essenziali minimi, a partire dalle esperienze già sviluppate in Italia e all’estero, per la
condivisione di indirizzi ed obiettivi omogenei;
e. prevedere, per la redazione della “Mappatura”, l’istituzione di un Tavolo Tecnico composto da
rappresentanti dei soggetti istituzionali e portatori di interesse, coinvolti nei processi di costruzione
dei Contratti, al fne di garantire la defnizione della “Mappatura” attraverso un processo partecipato
e condiviso;
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Uffciale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione, che risulta approvato
all’unanimità.