L.R. N. 17 DEL 31.12.2016 ART. 95

Legge Regionale dei Contratti di Fiume – LR del 31.12.2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) B.U.R. 31.11.2016, n. 105

95. La Regione promuove il Contratto di fiume, in tale accezione sono da considerarsi anche il contratto di lago, il contratto di costa, il contratto di foce, così come previsto dall’articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), quale strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

96. La Giunta regionale, attraverso la direzione regionale competente in materia di risorse idriche e difesa del suolo, attiva e coordina tutte le iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse presenti sul territorio al fine di favorire l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 95; la stessa direzione opera, inoltre, al fine di armonizzare l’attuazione e lo sviluppo dei Contratti di fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali, procedendo anche alla verifica del raggiungimento di obiettivi e risultati.

97. Agli oneri derivanti dall’applicazione dai commi 95 e 96, si provvede mediante lo stanziamento di risorse pari a 100.000,00 euro per l’anno 2017, a 100.000,00 euro per l’anno 2018 e a 200.000,00 euro per l’anno 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nell’ambito del programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.