DECRETO LEGISLATIVO n. 152 del 3.04.2006, Norme in materia ambientale (GU Serie Generale n. 88 del 14.04.2006 – Suppl. Ordinario n. 96)
Art. 68 bis Contratti di fiume (articolo introdotto dall’ art. 59 Legge n. 221 del 2015)
1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.